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La protezione animali a casa vostra
Provvediamo a darvi queste notizie perchè ci siamo resi conto che l'informazione è quasi nulla su questi argomenti.
La ragione della incriminazione di cui all'ar. 727 del Codice Penale va ricercata nella ripugnanza che gli atti di crudeltà
vers gli animali destano nella comunità dei consociati. Tali atti contrastano con la gentilezza di costumi e , se tollerati, costituirebbero una scuola di morale
insensibilità alle altrui sofferenze.
(Nella specie trattavasi di uccisione di un cane randagio in un luogo pubblico a mezzo colpi di fucile.)
Il maltrattamento agli animali, punito sempre dallo stesso Codice, pur avendo carattere commissivo in ogni ipotesi, in quanto consiste sempre di un fatto positivo
contrario al sentimento comune tutelato dalla Legge, può commettersi sia mediante azione (come il più delle volte avviene) sia mediante omissione (es.: lasciando patire la fame
e la sete agli animali).
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione 691/90 ha affermato il reato di cui all'art. 727 del Codice Penale tutela gli animali in quanto esseri viventi dotati di
sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore. La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura.
La utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali, biologiche, fisiche e psichiche di cui ogni animale
, nella sua specificità, è portatore. Di conseguenza l'art 727 non punisce soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza
verso gli animali, o che destano ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale producendo un dolore
pre se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono o incuria.
DENUNCIE
Per quanto concerne le denuncie si consiglia di interessare un'Associazione protezionistica segnalando l'episodio a cui si sia assistito o del quale si abbia diretta conoscenza.
In tal caso sarà l'Associazione a sporgere denuncia indicando lo spettatore del fatto come testimone, e chiedendo poi, nella fase del giudizio, di potersi costituire
parte civile (cioè soggetto leso dal compimento del reato) in modo da poter svolgere una propria "accusa" nei confronti dell'imputato. Se per qualunque
ragione venisse a mancare il supporto di un'Associazione protezionistica, si possono informare Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato.
Flash Storico
Per concepire un vero provvedimento contro il maltrattamento degli animali, si è dovuta attendere una legge inglese del 1822. In Italia le prime forme di protezione animali
fu fondata a Torino da Giuseppe Garibaldi e la Società romana fondata nel 1874 e diventata ente morale nel 1906. Nel C.P. Sardo italiano del 1859 erano previste sanzioni contro
"coloro che in luoghi pubblici incrudelivano contro animali domestici" (art. 685 n.7). Ed anche il regolamento toscano di polizia punitiva del 1849 prevedeva
come contravvenzione il maltrattamento di animali. Fu solo però con il Codice Zanardelli del 1889 che una norma, precisamente l'art 491 del C.P. proibì in maniera esplicita
gli atti crudeli, le sevizie ed i maltrattamenti ad ogni specie di animali. In seguito la legge 12.6.1913 n.611, legata al nome di Luigi Luzzati e modificata successivamente
dalla legge 10.2.1972 n.292 integrò il Codice Zanardelli con altre ipotesi proibitive. Nell'attuale C.P. italiano si è evoluta nell'art 727 e a tutt'oggi modificata dalla
legge 473 del 14.8.1993, per poi essere modificata dalla legge n. 189 20.7.2004 pubblicata su G.U. n. 178 il 31 luglio 2004 e legge regione lazio 21 ottobre 1997 n 34, pubblicata su G.U. 30 ottobre 1997.
I DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI: FATTISPECIE PIU' SIGNIFICATIVE
1.UCCIDERE GLI ANIMALI
Chiunque per crudeltà o senza necessità provoca la morte di un animale è punito dal codice
con la reclusione da tre a diciotto mesi. La norma che disciplina il reato di uccisione di animali, tutela
il comune sentimento verso gli animali, frutto dell'acquisita consapevolezza del delicato equilibrio su cui si basa la conservazione
della natura e sulla necessità del rispetto per le altre specie viventi, che non possono soggiacere al dominio arbitrario ed illimitato
dell'uomo. Viene classificato come reato comune, perchè può essere commesso da chiunque ed è punibile, in assenza di ulteriori specificazioni
come dolo generico inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice, la condotta tipica
ricalca quella dell'omicidio,caratterizzata dall'utilizzo di parole come cagiona la morte: cagionare la morte non è possibile
,infatti cagionare la morte se non di un essere vivente risultando dunque evidente l'intenzione del legislatore di riconoscere all'animale la
dignità di soggetto passivo del reato. La crudeltà e la mancanza di necessità, sono distinte e delimitano l'area dell'illecito
da questo deriva il fatto che il reato sussiste anche laddove l'uccisione dell'animale avvenga per necessità ma in maniera crudele.
2.MALTRATTARE GLI ANIMALI
L'articolo 727 cp., che ora regola l'abbandono degli animali, disciplinava il reato di maltrattamento di animali in precedenza. Questo crimine èstato trasformato
a delitto da illecito contravvenzionale ed è punito alternativamente con la multa da 3000 a 15000 euro o con la reclusione da tre mesi ad un anno. La conseguenza sul
piano dell'elemento psicologico è che il fatto può essere punito soltanto se commesso con dolo e non anche per colpa.
E' punito come nuova fattispecie criminosa la somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate ovvero, la sottoposizione a trattamenti dannosi per la loro
salute, questa pratica è equiparata a quella del maltrattamento sotto il profilo sanzionatorio. Esiste anche un'aggravante ad effetto speciale, che comporta un'incremento
delle sanzioni edittali in misura fissa della metà nel caso in cui ci sia la morte dell'animale, questo deve essere un'evento non voluto o comunque accettato dall'agente
perchè altrimenti il reato è più grave e si configura come uccisione di animali. L'elemento oggettivo consiste nel sottoporre gli animali a sevizie e fatiche
insopportabili. Le sevizie sono equiparate a vere e proprie torture; sono insopportabili, invece, le sevizie, i comportamenti, le fatiche e i lavori quando risultano
sproporzionate rispetto alle capacità naturali e alle possibilità di recuprero dell'animale. Invece i comportamenti tipici degli animali nei loro rapporti reciproci e con
l'ambiente in cui vivono sono caratteristiche etologiche. Reato comune è quello che può essere commesso da chiunque; di danno, perchè richiede l'offesa in
senso naturalistico del bene protetto; di mera condotta, perchè si perfeziona con la semplice esecuzione dell'azione illecita;
a forma libera, che si caratterizza per la produzione di un'evento, lesioni. il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma
incriminatrice è, in caso di lesione o sottoposizione a sevizie o fatiche insopportabili, l'elemento soggettivo.
DIVIETO DI COMBATTIMENTO TRA ANIMALI
Per contrastare il fenomeno del combattimento clandestino tra animali è stata introdotta la L.n. 189 del 2004 che introduce nell'ambito della legislazione codificata tre distinte fattispecie
delittuose:
La violazione del divieto di combattimento di animali, per cui è prevista la pena della reclusione da un anno a tre anni,e la multa da 50.000 a 160.000 euro, è punita per chi alternativamente organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali, che possono mettere in pericolo l'integrità fisica. Ci sono tre circostanze aggravanti ad effetto speciale, che prevedono un'incremento delle pene edittali da un terzo alla metà, che sono legate rispettivamente al concorso dell'autore
del reato con soggetti minorenni o al fatto che qualcuno dei concorrenti sia armato, all'utilizzazione nella promozione dell'evento di materiale video o di altra natura contente scene o immagini delle competizioni o dei combattimenti, alla registrazione da parte
degli autori del reato dell'evento mediante riprese video o in altra forma.
Allevamento o addestramento di animali destinati a partecipare a combattimenti, per cui è prevista la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, questo reato ricorre
soltanto se l'autore non sia concorso in quello più grave indicato al primo punto ed è strutturato in una condotta a doppia fase, che dunque configura il tentativo, la cui prima parte si sostanzia nell'allevamento
o l'addestramento dell'animale e la seconda nella sua concreta partecipazione al combattimento, momento che coincide con la consumazione vera e propria.
La punibilità è estesa anche ai proprietari e ai detentori dell'animale che abbiano acconsentito all'impiego nel combattimento.
Organizzazione o scommesse su tali eventi, per questo è prevista la pena da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Per queste ipotesi è stata prevista una clausola di assorbimento del reato
di allevamento o addestramento dell'animale laddove il suo autore sia concorso nella consumazione di questo ultimo.
Integrano, inoltre il reato di MALTRATTAMENTO DI ANIMALI : la detenzione di gatti in piccole
gabbie (ovviamente escluso per i piccoli tragitti) CASSAZ. III 20.5.1997.
tenere legato un cane ad una catena corta e senza riparo CASSAZ. III 21.2.1998.
VIAGGIARE CON GLI ANIMALI
In treno è consentito il trasporto di cani purchè si seguano semplici regole.
Le regole sono le seguenti:"per gli animali di piccole dimensioni,se custoditi in appositi contenitori
di dimensioni non superiori a 70x50x30 cm. Nei treni di seconda classe a scompartimento i cani
di piccola taglia possono viaggiare accanto al passeggero, con biglietto ridotto al 40% e questo purchè gli altri passeggeri
lo consentano.
Invece i cani di "grossa taglia" sono ammessi soltanto se non recano disturbo, sono tenuti al
guinzaglio e portano la museruola altrimenti il passeggero, oltre al biglietto ridotto dovrà prenotare l'intero scompartimento.
Sui treni locali, dove le carrozze sono costituite da un unico ambiente, è consentito il trasporto di animali
solo facendo uso delle piattaforme o dei vestiboli delle carrozze. Invece i cani di media e grossa taglia non sono accettati sul pendolino
per il fatto che lo spazio per il passeggero non è sufficiente per poterli tenere accanto.
Il trasporto di animali di piccola taglia consentito purchè siano chiusi nelle apposite
gabbiette, non superiori a 32x32x50 cm e durante il viaggio saranno collocati dal personale ferroviario
in spazi indicati ove non rechino disturbo agli altri viaggiatori.
Invece in aereo, tutte le compagnie consentono il trasporto di cani e di altri piccoli animali, ma ogniuna di queste adotta
regole diverse per cui prima di mettersi in viaggio è sempre meglio informarsi con largo anticipo.
Quando si prenota dovremo comunicare alla compagnia aerea la presenza del nostro amico a quattro zampe.
Se la località di vacanza si trova all'estero dovremo informarci sulle formalità in vigore nel paese di destinazione perchè in certi stati l'introduzione di un animale
prevede un periodo di quarantena che può arrivare fino a tre mesi.
Le compagnie aeree consentono che i cani di piccola taglia viaggino al nostro fianco in cabina purchè siano custoditi in un contenitore.
Per i gatti salvo rare eccezioni, non ci sono problemi. Il contenitore deve essere di piccole dimensioni (cm 46x25x31) e deve avere come requisito il fondo impermeabile e assorbente. L'animale,
il contenitore e l'eventuale cibo non devono superare il peso di 10 kg e durante il volo l'animale non deve mai uscire dal contenitore.
Se il peso del nostro cane, aggiunto a quello del contenitore, supera i 10 kg, l'animale dovrà volare nella stiva e sarà imbarcato dallo scalo merci e purtroppo sarà costretto a viaggiare all'interno
di apposite gabbie messe a disposizione dalla compagnia aerea.
Per quanto riguarda il costo del trasporto per i cani che viaggiano in cabina, la tariffa per i voli nazionali è di circa 16 euro, per i voli internazionali è dell'1,2% della tariffa dei passeggeri.
Per i cani dei non vedenti, quindi cani-guida, che vengono imbarcati col passeggero, purchè muniti di museruola e guinzaglio il lorotrasporto
è gratuito anche se comunque, si dovrà segnalare la presenza del cane all'ufficio prenotazioni della compagnia aerea; cane e padrone
verranno imbarcati per primi e sistemati adeguatamente l'uno accanto all'altro.
Per gli animali che viaggiano nella stiva la tariffa dipende dal peso e dalla destinazione. Per informazioni consultate il sito IATA, www.iata.org/cargo/live.htm.
In nave. Non ci sono impedimenti per portare animali domenstici a bordo di navi o traghetti che coimpiano bravi traversate. Per questo basta avere un semplice certificato di buona salute dell'animale. Molte imbarcazioni sono dotate di apposite gabbie oppure "canili di bordo"
dove è obbligatorio rinchiudere il cane se di gossa taglia. Se invece è di piccola taglia, può farsi passeggiare tranquillamente sul ponte, purchè sia tenuto al guinzaglio,stando attenti
a non fargli sporcare il ponte. Inoltre può dormire in cabina insieme a voi se avete prenotato l'intera cabina.
E' molto importante sapere che il cane dovrà essere in regola con tutte le vaccinazioni scritte sul libretto sanitario. Inoltre deve essere in buona salute e non deve essere affetto da malattie
cardio respiratorie.
I nostri cani e gatti in vacanza
La circolare della Marina Mercantile emanata il 13 giugno 1991 non è molto chiara perchè invita tutte le Capitanerie di Porto a vietare l'uso dei litorali agli animali e quindi non si possono portare il spiaggia.
C'è da precisare però che esiste un decreto del Presidente della Repubblica (DPR n.320 dell'8 Febbraio 1954, Titolo II, capo V, art.83) che alla lettera C, prescrive l'obbligo della museruola per i cani condotti
e non condotti al guinzaglio quando circolano sulle vie o in altri luoghi aperti al pubblico( ovviamente ciò comprende anche le spiagge ).
Una curiosità. Esistono anche i cani bagnini che sono provvisti di brevetto di salvataggio SICS il quale è riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Questi
cani possono accedere sulle spiagge solamente se devono compiere un servizio di bagnino, ovviamente affiancati da un uomo presso tutte le strutture.(v.circolare ministeriale del 23/4/1996, n.5171661/a.2.50)
Esistono molte spiagge in Italia dove è permesso portare i propri cani, basta chiedere informazioni ad una qualsiasi agenzia di viaggi.
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I bocconi avvelenati
Un nemico insidioso e subdolo viene dalla intolleranza verso gli animali, che spesso si manifesta con situazioni limite come i bocconi avvelenati.
In questi casi occorre sapere che l'art. 146 delle leggi sanitarie ("sostanze velenose") recita: chiunque e in qualsiasi modo distribuisce sostanze
velenose è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 50 a 516 euro.
A questo punto va a sommarsi quanto previsto dal codice penale in ordine ai maltrattamenti degli animali che, se portano alla morte dell'animale, costituisce aggravante sanzionata.
PET THERAPY: QUANDO GLI AMICI ANIMALI GUARISCONO L'ANIMA
E' una disciplina medica che cura con successo i disturbi della psiche, aiuta in particolari situazioni sociali ed è consigliata anche a chi sta bene.
Sono come un farmaco naturale, Una terapia dolce che fa sentire i suoi effetti negli anni. Le fusa di un gatto, le feste di un cane, i gorgheggi di un canarino, l'amicizia di un criceto
o di un cavallo, i giochi d'acqua di un delfino o dei pesci in un'acquario spesso sono meglio di mille medicine. Prendersi cura di un animale calma l'ansia, aiuta a superare lo stress e la depressione;
avere vicino un compagno a quattro zampe diminuisce addirittura i rischi di ulcere gastriche e di malattie cardiovascolari. Da anni, animali come il cavallo o il delfino sono utilizzate per curare problemi psichici e motori.
L'affetto dei cani, gatti & C. migliora la qualità della vita. Non è un caso che, avvalorata dagli studi scientifici, si stia diffondendo sempre più la Pet Therapy, ovvero l'uso degli animali per il recupero o il mantenimento della nostra salute.
Nelle nostre case, ma anche nelle scuole, nelle residenze per anziani, nelle carceri, nelle comunità di recupero per tossicodipendenti. Ma come funziona la pet therapy e quanto ci fa bene la vicinanza di un amico animale? Ecco tutte le risposte:
Gli effetti benefici: "pronti a dare effetto e amore incondizionati e a stimolare la tendenza dell'uomo a offrire loro protezione, gli animali sono consigliati a tutti". Gli animali sono utili nel curare stati d'ansia, stress e depressione.
Sono un antidoto contro la solitudine degli anziani, l'isolamento dei single, le difficoltà di socializzazione dei bambini. Aiutano nel trattamento degli ipertesi o dei cardiopatici, tanto che gli studi hanno dimostrato che gli anziani cardiopatici che tengono con sè un cane
e lo portano a fare una passeggiata hanno una speranza di vita superiore del 50% rispetto a chi non ha animali.
Le eccezioni: Ovviamente, la pet therapy non è adatta a tutti gli animali potenziali veicoli per alcune malattie, non sono indicati per soggetti immunodepressi o per chi ne ha paura o ne è allergico (il caso dei gatti, per esempio). E, se si ricorre alla pet therapy per situazioni particolari
o gravi, non si puo' scegliere da soli, ma occorre chiedere l'aiuto di veterinari, psicologi, medici e fisiatri.
Come scegliere il compagno ideale: Sono tante le piccole, grandi malattie del vivere quotidiano che possono essere guarite dal rapporto uomo-animale. Ecco allore tutte le caratteristiche curative degli animali, specie per specie.
CANI - Sono gli animali da compagnia per eccellenza, in particolare per bambini e anziani. Un vero e proprio antidepressivo naturale. Bracchi, Labrador, Golden Retrivier, Collies e Levrieri sono fra le razze con le caratteristiche più adatte per la pet therapy. L'importante, infatti, non è la taglia del cane, ma il temperamento,
che deve essere mansueto. Gli esperti consigliano comunque di farsi aiutare a valutare il carattere del singolo animale al momento della scelta e scegliere poi quello più appropriato a ogni siutazione.
GATTI - Sono, insieme con i cani, i compagni più adatti per i cardiopatici e gli ipertesi. Sono considerati un toccasana per chi soffre di ansia e stress.
CAVALLI - L'ippoterapia aiuta sempre le persone che hanno subito lesioni traumatiche al cervello e pazienti affetti da disturbi neurologici o muscolari. Facilita, infatti la riabilitazione motoria e influisce positivamente sul tono muscolare. Inoltre restituisce la fiducia in se stessi.
CANARINI E PAPPAGALLI - Sono indicati per le persone aggressive. Non a caso, i canarini sono stati affidati con successo alle cure dei detenuti in carcere, ottenendo ottimi risultati dal punto di vista psicologico. Possono comunque essere amici ideali anche per gli anziani.